Secondo quanto stabilito dalla Legge 241/90, ogni cittadino, sia come singolo che come portatore di interessi diffusi o pubblici, ha diritto di essere informato, di avere accesso, di prendere visione ed avere copia di ogni atto e procedimento promosso dalla Pubblica Amministrazione che lo riguardi direttamente.
Perchè si possa accedere agli atti, il richiedente deve avere riguardo al procedimento "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata" (art. 22 lett. b), fatto salvo il diritto alla tutela della privacy di eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento. Nel caso in cui il procedimento di cui si richiede l'accesso coinvolga più soggetti, la legge 184/06 prevede che gli eventuali controinteressati vengano informati per iscritto della richiesta di accesso. Il controinteressato ha facoltà di opporsi entro 10 giorni dallla ricevuta della comunicazione di accesso.
Sono comunque disponibili per l' immediata consultazione:
Settore Comunicazione, Informazione, Innovazione - Ufficio Relazioni con il Pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13; lunedì e giovedì dalle 15 alle 17; mercoledì dalle 15 alle 18.
Responsabile del procedimento: dott. Giampiero Amoroso
E' necessario presentare domanda scritta adeguatamente motivata e in cui sia espresso in modo evidente a che titolo viene richiesto l'accesso agli atti. La domanda, che può essere inoltrata tramite l'apposito modulo o sulla base della traccia da esso fornita, è in carta libera.
Se la domanda viene inoltrata via fax, è necessario allegare la fotocopia della carta di identità. In caso inoltre di richiesta presentata da un professionista per conto di soggetti terzi, è necessario allegare una delega firmata dal diretto interessato.
Si sottolinea che non verranno accolte le domande con motivazione generica o da cui non sia possibile individuare se il richiedente ha pieno diritto ad accedere agli atti di suo interesse.
Il Comune ha 30 giorni di tempo per consentire o negare l'accesso agli atti, salvo interruzioni dei termini dovuti a richieste di integrazioni (domande non precise, in cui non è chiaro il titolo del richiedente o a che tipo di documentazione si richieda l'accesso).
La comunicazione agli eventuali controinteressati non sospende i termini del procedimento.
L'importo dovuto per la riproduzione degli atti è la seguente:
Entrambe le tariffe si applicano per un numero di copie superiore a 5.
Nel caso di riproduzioni di altri formati, non eseguibili con attrezzature nella dotazione ordinaria (es. planimetrie), il richiedente corrisponderà l'importo di riproduzione direttamente alla copisteria che effettuerà la copia.
Il corrispettivo per la copia di rapporti di incidenti stradali è invece stabilita in € 15,60 (vedi scheda incidenti stradali).
Legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acceso ai documenti amministrativi"
DPR 12.4.2006 n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"
I testi di legge sono disponibili al seguente indirizzo: www.normattiva.it
L'esercizio del diritto di accesso vale non solo per la Pubblica Amministrazione (Stato ed Enti Locali), ma anche per i soggetti di diritto privato "per la loro attività di pubblico interesse" (L. 241/90 art. 22 lett. e)